Si alza il polverone politico e mediatico attorno alla Manovra del governo, approvata la scorsa settimana in Consiglio dei ministri e presentata lunedì mattina al Quirinale (i provvedimenti principali). All’interno dei 39 articoli ci sarebbe anche disposizioni che obbligherebbero il giudice d’appello a sospendere l’esecuzione di una sentenza se la condanna supera i 20 milioni di euro (10 milioni se è in primo grado) e se la parte che deve pagare presta “idonea” cauzione. E mentre il ministero dell’Economia, “causa maltempo”, annuncia l’annullamento della conferenza stampa sulla manovra, la polemica delle opposizioni si sposta subito sulla sentenza (di primo grado) che obbliga Fininvest – il gruppo del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi –a pagare un risarcimento pari a 750 milioni di euro alla Compagnie industriali riunite (Cir) di Carlo De Benedetti per il processo sul lodo Mondadori. Secondo Luca Palamara, presidente dell’Anm, “la norma, se dovesse essere confermata non avrebbe nulla ha a che vedere con il tema dell’efficienza del processo civile, determinerebbe un’iniqua disparità di trattamento” e sarebbe quindi “incostituzionale”. La maggioranza, spiega che “in un momento di congiuntura economica particolarmente sfavorevole” si è deciso di “contemperare il diritto del creditore con le ragioni del debitore” quando le somme di denaro da corrispondere “hanno dimensioni di rilevante entità”. Ma quali sono i provvedimenti presi dal governo che hanno suscitato tante proteste? Le due modifiche riguardano gli articoli 283 e 373 del codice di procedura civile. Il primo articolo (283), nella sua attuale formulazione, prevede la possibilità per il giudice civile – in presenza di “gravi e fondati motivi” – di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della sentenza di primo grado, con o senza cauzione. Con la manovra, viene previsto un secondo comma dell’articolo, con il quale si stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado “è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro” se la parte ricorrente “presenta idonea cauzione”. L’articolo 373 stabilisce che “il ricorso per cassazione non sospende l’esecutività della sentenza” di secondo grado, lasciando tuttavia al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata – “qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno” – la facoltà di disporre “che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”. Con la modifica dell’articolo introdotta con la manovra, viene meno il potere discrezionale del giudice per le condanne di importo superiore a 20 milioni di euro. La sospensione – dice la nuova norma – “ in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a 20 milioni” se la parte presta “idonea cauzione”. Fra pochi giorni la Corte d’Appello di Milano si pronuncerà sulla vicenda con una sentenza di secondo grado. In caso di conferma o di riduzione della condanna di Fininvest a una cifra comunque superiore a 20 milioni di euro la Corte, su istanza dei legali di Fininvest, sarebbe obbligata a disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza, a condizione che la stessa Fininvest presti un’idonea cauzione.
Manovra, testo al Quirinale in 39 articoli: i punti principali
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