Agevolazioni fiscali per start up innovative e incubatori

Scarica la circolare dell’Agenzia delle entrate, che presenta “sconti, incentivi e semplificazioni” per chi punta sull’innovazione

Dalle detrazioni Irpef alle deduzioni dell’Ires, passando per i crediti d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. Sono alcune delle misure presentate dal fisco italiano per la nascita e lo sviluppo delle start up innovative. Le agevolazioni, che l’Agenzia delle entrate in una circolare definisce “Sconti, incentivi e semplificazioni” si rivolgono anche agli incubatori certificati, che investono nelle start up. Ecco, in una sintesi presentata dal quotidiano la Repubblica, le misure presentate nella circolare, che potete scaricare cliccando qui

Detrazioni Irpef. Oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19% degli investimenti nelle start up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari. Detrazioni fino al 25%, sono previste per gli investimenti nelle start up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Il limite massimo di 500 mila euro per periodo d’imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Deduzione Ires. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires) possono beneficiare della deduzione del 20% degli investimenti nelle start up innovative, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta. La deduzione balza al 27% per gli investimenti nelle start up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Credito di imposta. Le start up e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo) accedono “con modalità semplificate” e in regime “de minimis” al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200 mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese). Imponibile. La parte di reddito da lavoro che le start up e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. La circolare precisa, però, che i collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché percettori di redditi diversi. No test società di comodo. Alle start up innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start up innovativa non è quindi tenuta a fare il test di operatività. Inoltre ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start up innovativa.

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