Poco importa se si abita in un paesino dove di impianti di depurazione non si è mai sentito parlare. La tasse sulle fogne si pagano sempre, anche se queste sono ‘temporaneamente’ inattive. Il caso della tassa sulle fogne – che rientra nel capitolo dei Balzelli d’Italia che trattiamo oggi – è uno di quei casi in cui il cittadino si trova a dover pagare anche un servizio non erogato. Neanche la Corte Costituzionale è riuscita a vincere sul Fisco: dopo una sentenza del 2008 che stabiliva l’illiceità a pretendere il pagamento di un servizio non erogato (nel caso specifico su “fognature e depurazione”), un decreto legge del 2009 ha stabilito che le società idriche possono inserire nella bolletta le note di pagamento relative a “fognature e depurazione”, anche se queste sono in fase “progettuale”. Un po’ come dire: inizia a pagare, prima o poi il servizio arriverà…
CAPITOLO 11 – LE TASSE FANTASMA
CAPITOLO 12 – LE TASSE SOTTERRANEE1. L’imposta sui tubi (o del tubo). Imposta ambientale introdotta nel 2006. La tassa ha un precedente poco illustre nella “tassa sul tubo”, introdotta nel 2002 dalla Regione Sicilia sotto le mentite spoglie di un tributo ambientale, ma che si qualificava in realtà come un’imposta in somma fissa di tipo patrimoniale (tubatico), avendo come base imponibile il volume delle condotte della rete di trasmissione nazionale e regionale del gas naturale situate in Sicilia. Oggi l’imposta sui tubi e sulle condotte è racchiusa nella imposta occupazione suolo pubblico. Colpisce anche condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, camerette di ispezione, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche.2. La tassa sulle botole. Si chiama “canone non ricognitorio” (per distinguerlo da quello ricognitorio) ed è un’imposta patrimoniale dei comuni che colpisce pozzetti, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico. Il rischio per gli esattori è di precipitare nel manufatto durante un’ispezione.3. L’imposta sulle discariche. E’ una cosiddetta “ecotassa”, un tributo speciale per i conferimenti in discarica, istituito per finalità prevalentemente ecologiche quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi, di materia prima e d’energia. Si applica a tutti i rifiuti solidi e ai fanghi così detti palabili, conferiti in discarica e agli inceneritori senza recupero d’energia.4. La tassa sulle fogne (anche se mancano). Una sentenza della Corte Costituzionale (335/ 8 ottobre 2008) ha stabilito l’illiceità a pretendere il pagamento di un servizio non erogato, nel caso specifico su “fognature e depurazione”. Un balzello “illegittimo” cospicuo: si stima 350 milioni di euro annui relativi al 25% di famiglie e imprese italiane. La sentenza ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale” delle normative (art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n.36 – disposizioni in materia di norme idriche, legge Galli – e dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) “nelle parti in cui si prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Niente paura, con un decreto-legge del 2009 si è stabilito che le società idriche possono inserire nella bolletta le note di pagamento relative a “fognature e depurazione”, anche se queste sono in fase “progettuale”.
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