Balzelli d’Italia, l’inventiva fiscale è senza limiti – Capitolo 13

Non tutti sanno che…

Avete difficoltà a salire le scale del vostro condominio? Ricordatevi che gli ascensori e i montacarichi sono un privilegio. Esiste infatti una licenza per questi impianti e tale licenza di esercizio è soggetta alle tasse di concessione governativa (Legge 24 ottobre 1942, n. 1415). Bene o male buona parte dell’etere è tassato, ne sanno qualcosa anche i proprietari delle gru che, se vogliono avere il marchio aziendale su un loro mezzo, devono pagare una tassa sulla pubblicità. In questo capitolo trattiamo le tasse aeree, cinque balzelli evidenziati da Confesercenti nel suo rapporto sulle 100 trappole per imprese e famiglie. Queste tasse no riguardano solo gli aerei, ma colpiscono anche i lampioni e i tralicci della corrente.

CAPITOLO 12 – LE TASSE SOTTERRANEE

CAPITOLO 13 – LE TASSE AEREE1. Imposta sulle gru. Si tratta dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio, apposto sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili. Tale marchio garantisce il diritto di distinguere il prodotto (art. 2569 del codice civile). In nessun altro paese si colpisce il marchio con una tassa: benché escluso dall’imposta (art. 5 del dlgs n. 507 del 1993), in numerosi comuni si è deciso di tassarlo.2. L’imposta sui lampioni. La Tosap si applica a tutti i sostegni di lampade per l’illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo.3. La tassa sugli ascensori e montacarichi. La licenza per l’impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse di concessione governativa. 4. L’imposta sui tralicci. Colpisce i tralicci da elettrodotto ed è un canone concessorio dovuto al comune, che si aggiunge alla TOSAP. 5. Tassa sugli aerei. E’ l’imposta regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) che rappresenta un tributo che ha come obiettivo la riduzione dell’inquinamento acustico nelle aree adiacenti gli aeroporti. Il gettito di questa imposta è infatti destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio e disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone dell’intorno aeroportuale. L’imposta è dovuta alla regione o provincia autonoma per ogni decollo e atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili.

CAPITOLO 14 – L’IMPRESA DA SPREMERE

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