Investire nella sponsorizzazione di una squadra va considerato come spesa di rappresentanza o investimento pubblicitario? Una differenza sottile che, però, è determinante per un’azienda quando arriva il momento di pagare le tasse. A sollevare l’argomento è Il Sole 24 Ore di martedì 28 febbraio che, con l’articolo “La sponsorizzazione si può dedurre dal reddito”, riporta la decisione della Commissione tributaria della provincia di Lecce che ha stabilito come deducibile una sostanziosa sponsorizzazione da parte di un’impresa in diverse attività sportive. Il tutto nasce da una verifica dell’amministrazione finanziaria che, nel corso di una verifica fiscale all’impresa, ha recuperato a tassazione i costi sostenuti per la sponsorizzazione seguendo i dettami della Corte di legittimità che, con sentenza 15 aprile n. 8679, ha stabilito che queste spese vanno classificate come spese di rappresentanza e non di pubblicità (queste deducibili) in quanto sono finalizzate ad accrescere il prestigio dell’impresa e non hanno un immediato impatto sull’incremento delle vendite. Ma questa disposizione non è sempre condivisa – sottolinea il quotidiano – riportando ad esempio la decisione della Ctp di Treviso: il ritorno in immagine che deriva dal sostegno alle attività sportive dilettantistiche assimila le spese sostenute a quelle di pubblicità e propaganda. Secondo un orientamento del fisco la spesa sarebbe di pubblicità quando reclamizza un prodotto, di rappresentanza se invece si concentra sull’immagine dell’azienda.Su questo si è basata la Ctp di Lecce che, nel suo commento finale, ha sottolineato come spese di pubblicità sono tutte quelle dove di fronte di un sostegno economico da parte di un soggetto, ce n’è un altro che si obbliga a una controprestazione a suo favore che può anche essere limitata al risalto del nome o marchio dell’azienda. A sostegno di questa tesi anche una delibera della Cassazione secondo cui sono spese di pubblicità tutte quelle che pubblicizzano prodotti , marchio, nome o attività dell’impresa sponsorizzata.
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