Per Agcom, Microsoft deve 780 mila dollari a Gedi

Un “equo compenso” disposto dall’autorità Garante delle comunicazioni potrebbe essere uno spartiacque per l’intero settore. Non si escludono, però, ricorsi da parte dell’azienda Usa

Per Agcom, Microsoft deve 780 mila dollari a Gedi

In due anni Microsoft dovrà pagare 780 mila dollari a Gedi, editore tra gli altri del quotidiano la Repubblica, per l’utilizzo degli articoli sul motore di ricerca online Bing. Quella dell’Agcom potrebbe essere una decisione apripista per l’intero settore di Internet, anche se non è escluso il ricorso.

Secondo quanto riportato da Radiocor, agenzia di stampa del Gruppo Sole 24 Ore, queston“equo compenso” è stato quantificato dal Garante delle comunicazioni in 360 mila dollari per il 2021 e in 420 mila per il 2022. Per il 2023 non sono ancora disponibili tutte le informazioni necessarie. Il nodo attorno al quale verte tutta la vicenda è il cosiddetto value gap, ovvero la sottrazione di risorse finanziarie dalla pubblicità che traslocano inesorabilmente verso piattaforme online che utilizzano, però, contenuti dei media tradizionali.

Microsoft-Gedi: i calcoli dell’Agcom

In applicazione dell’articolo 4 del Regolamento Agcom, in caso di utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa, l’equo compenso dovuto agli editori è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di re-indirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore.

A tale base di calcolo si applica un’aliquota fino al 70% determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento. Nel determinare la base di calcolo, l’Autorità ha tenuto conto dei meccanismi di funzionamento dei servizi del prestatore e del relativo modello di business, considerando nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del motore di ricerca Bing.

A tale base di calcolo l’Autorità ha applicato un’aliquota determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:

  1. Numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento);
  2. Rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line);
  3. Numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria;
  4. Costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
  5. Costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
  6. Adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
  7. Anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.

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