Novità sul fronte dei contratti a termine, del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e dell’assegno di inclusione, misura che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e andrà a sostituirsi all’attuale Reddito di cittadinanza. Sono queste le principali novità del Decreto lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di lunedì 1° maggio. A seguire, un riepilogo sui principali provvedimenti approvati in Cdm:
Cuneo fiscale, contratti a termine e assegno di inclusione: le novità del Decreto lavoro 2023
Su proposta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il testo interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale; a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Cuneo fiscale
Il decreto lavoro prevede un taglio di 4 punti percentuali del cuneo fiscale per 6 mesi, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 (senza effetti ulteriori sulla tredicesima). Per l’intervento vengono destinati 4 miliardi di euro. Lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro, mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila. L’aumento nella busta paga dei dipendenti viene stimato, nel periodo luglio-dicembre, fino a 100 euro mensili di media.
Viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3 mila euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Assegno di inclusione
Dal 1° gennaio 2024, sarà introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà, che andrà a sostituirsi all’attuale Reddito di Cittadinanza. La misura consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.
Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’Irpef, sarà erogato dall’Inps attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), dell’Inps, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.
Inserimento lavorativo e progetti di formazione
I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.
Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi.
Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.
Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel Pon “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
Misure sui contratti a termine
Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.